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ART. 86 Plusvalenze patrimoniali [n.d.r. ex art. 54] (1) (2)

Ultimo aggiornamento del:

1. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi

da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo

85, concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo

oneroso;

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche

in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento

dei beni;

c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a

finalità estranee all’esercizio dell’impresa (3).

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma

1 la plusvalenza è costituita dalla differenza

fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al

netto degli oneri accessori di diretta imputazione,

e il costo non ammortizzato. (4) Concorrono alla

formazione del reddito anche le plusvalenze delle

aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate

unitariamente mediante cessione a titolo

oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito

esclusivamente da beni ammortizzabili, anche

se costituenti un complesso o ramo aziendale,

e questi vengono complessivamente iscritti in

bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti

i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il

conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la

plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore

normale e il costo non ammortizzato dei beni.

4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di

cui al successivo articolo 87, determinate a norma

del comma 2, concorrono a formare il reddito,

per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono

state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti

per un periodo non inferiore a tre anni, o a due

anni per le società sportive professionistiche, (5)

a scelta del contribuente, in quote costanti

nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre

il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla

dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata

la plusvalenza concorre a formare il reddito

per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è

stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni

finanziarie (6), diverse da quelle di

cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei

periodi precedenti si applicano per quelli iscritti

come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano

ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei

diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione

dell’atleta per le società sportive professionistiche

concorrono a formare il reddito in quote costanti

ai sensi del primo periodo e alle condizioni

indicate nel secondo periodo nei limiti della parte

proporzionalmente corrispondente al corrispettivo

eventualmente conseguito in denaro; la

residua parte della plusvalenza concorre a formare

il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

(7)

4 bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni

in imprese o enti residenti o localizzati in

Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati

in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis,

comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui

al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al

cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo

167, residente nel territorio dello Stato, ovvero

alle cedenti residenti sue controllate, spetta

un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in

ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente

partecipato sugli utili maturati durante il periodo

di possesso della partecipazione, in proporzione

delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta

italiana relativa a tali plusvalenze. (8) La detrazione

del credito d’imposta di cui al periodo precedente

spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato

dal cedente ai sensi dell’articolo 89, comma

3; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione

dell’imposta, è computato in aumento del reddito

complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso

soltanto il computo del credito d’imposta in aumento

del reddito complessivo, si può procedere

di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione

dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione

dei redditi. (9)

5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato

preventivo non costituisce realizzo delle

plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese

quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

5 bis. Nelle ipotesi dell’articolo 47, commi 5 e 7,

costituiscono plusvalenze le somme o il valore

normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del

capitale e delle riserve di capitale per la parte che

eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle

partecipazioni. (10)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato

in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso

che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione

e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un

maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore

anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,

n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”.

(3) Si veda l’art. 1, commi 100-105, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata

in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito alle agevolazioni per

l’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e per la trasformazione

in società semplice delle società commerciali.

(4) In merito, si segnalano l’art. 15, comma 21, DL 29.11.2008 n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2, l’art. 1, comma

470 e seguenti, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata in G.U. 29.12.2005 n.

302, S.O. n. 211 e il DM 19.11.2002 n. 86, pubblicato in G.U. 8.5.2002

n. 106, relativi alla rivalutazione dei beni d’impresa.

(5) Le parole “o a due anni per le società sportive professionistiche,“

sono state sostituite alle precedenti “o a un anno per le società sportive

professionistiche,“ dall’art. 33, comma 1, lett. a), DL 22.6.2023 n.

75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.8.2023 n. 112. Ai sensi

del successivo comma 2, in deroga all’art. 3 della L. 27.7.2000, n.

212, la presente disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere

dal 23.6.2023 (data di entrata in vigore del DL 75/2023).

(6) Per soggetti che applicano gli Ias/Ifrs, si veda il DM 8.6.2011,

pubblicato in G.U. 13.6.2011 n. 135.

(7) Periodo inserito dall’art. 33, comma 1, lett. b), DL 22.6.2023 n. 75,

convertito, con modificazioni, dalla L. 10.8.2023 n. 112. Ai sensi del

successivo comma 2, in deroga all’art. 3 della L. 27.7.2000, n. 212, la

presente disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal

23.6.2023 (data di entrata in vigore del DL 75/2023).

(8) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. e), DLgs. 29.11.2018

n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo

art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere

dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018,

nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal

medesimo periodo di imposta.

Testo precedente: “Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in

imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale

privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai

sensi dell’articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di

cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante

residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti

sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165

in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili

maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione

delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana

relativa a tali plusvalenze.“

(9) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), DLgs. 14.9.2015 n.

147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo

comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta

in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze

realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

(10) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247,

pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo

comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta

che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.

7 aprile 2025

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